La scelta tra la redazione di un Bilancio consolidato o un Bilancio d’Esercizio è definita dalla legge.
Nel primo caso, il documento si riferisce alla situazione patrimoniale, finanziaria e al risultato economico, riferiti a un dato esercizio, di un Gruppo di aziende (holding), considerate come un’unica impresa, o di un’azienda che detiene partecipazioni significative in altre aziende.
Le singole società componenti la holding, nel Bilancio consolidato, perderanno la propria individualità giuridica e andranno a far parte, assieme ai propri Bilanci d’Esercizio, dell’entità Gruppo.
Con il D.Lgs. n° 137 del 3/11/2008, l’ordinamento normativo italiano ha recepito una direttiva europea sul tema. Con esso sono state introdotte nuove regole che riguardano i limiti dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi ai fini della redazione del Bilancio consolidato, innalzandoli rispetto alla precedente normativa (art. 27 del D.Lgs. 09/04/1991, n. 127).
Oltre ai nuovi limiti definiti dal Decreto legislativo sopra indicato, i casi di obbligatorietà o esenzione dalla redazione di un Bilancio consolidato (casi in cui, dunque, sarà sufficiente la presentazione di un Bilancio d’Esercizio) sono legati anche al numero di dipendenti impiegati. Limite che è rimasto invariato rispetto alla norma del 1991 e che si calcola su base media giornaliera.
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