Il decreto sviluppo (dl 70/2011) estende la contabilità semplificata a un numero maggiore di aziende, a patto che queste rispondano a determinati requisiti.
Di fatto, cambiano i criteri in base ai quali stabilire se un’impresa possa essere considerata “minore”. Con l’articolo 7 del dl 70/2011, il parametro principale diventa l’ammontare dei ricavi conseguiti in un anno solare. Il decreto sviluppo pone due soglie: da 309.874,14 a 400mila euro per le imprese che forniscono servizi; da 516.456,90 a 700mila euro per le imprese che svolgono altre attività.
Le imprese che, in base alla loro tipologia, rientrano nelle due soglie sopra indicate, vengono considerate “piccoli imprenditori”. E possono beneficiare della contabilità semplificata: non sono obbligate a tenere il libro giornale, il libro degli inventari e delle altre scritture contabili.
Nello specifico, la nuova normativa sulla contabilità semplificata riguarda le persone fisiche (solo per attività di tipo commerciale), le società di persone (Snc, Sas) e gli enti non commerciali.
Una nota a parte meritano i rivenditori di libri, riviste e giornali, in quanto sottoposti a contratto di tipo estimatorio: i ricavi di questo tipo di attività, al fine di beneficiare del regine di contabilità semplificata, si considerano sempre al netto del prezzo pagato al fornitore.
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