Che cos’è l’apprendistato!

14 Febbraio 2011
Che cos’è l’apprendistato!

L’apprendistato è una forma particolare di lavoro subordinato caratterizzata  da un contenuto formativo. A fronte della prestazione lavorativa di un lavoratore (l’apprendista) il datore di lavoro si obbliga a corrispondergli la retribuzione e la formazione necessaria al fine di conseguire una qualifica.

Con l’apprendistato il legislatore ha voluto, da una parte, incentivare l’assunzione di lavoratori senza esperienza attraverso specifici benefici retributivi, contributivi e fiscali, e dall’altra favorire la  rapida formazione dei giovani per ridurre il rischio di espulsione dal mondo del lavoro.

La riforma del mercato del lavoro ha riscritto la normativa sull’apprendistato prevedendo tre distinti percorsi formativi:

1. Apprendistato formativo, basato sul diritto/dovere di istruzione e formazione

2. Apprendistato specializzante, finalizzato ad acquisire un diploma o a compiere percorsi di alta formazione

3. Apprendistato professionalizzante, finalizzato a formare un lavoratore specializzato

Le tre tipologie di apprendistato sono regolate in maniera differenziata.

La legge Biagi, tuttavia, ha previsto una serie di norme comuni che si applicano a tutte le forme disciplinate.

Prima di tutto va precisato che per il datore di lavoro non c’è alcun obbligo né di assunzione attraverso la struttura pubblica del collocamento né di richiesta nominativa  Il numero degli apprendisti che possono essere assunti presso un’azienda è tuttavia regolamentato. Il datore di lavoro non può infatti assumere un numero di apprendisti superiore al 100% delle  maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro .

Il rapporto di lavoro si conclude con la scadenza del termine del rapporto. Se al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro non dà disdetta, l’apprendista rimane in servizio e il contratto viene trasformato a tempo indeterminato. Il datore di lavoro può recedere dal contratto prima della scadenza solo qualora sussista giusta causa o giustificato motivo.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L’apprendistato professionalizzante è finalizzato a conseguire una qualifica attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionali. Questo contratto non consente cioè di conseguire titoli di studio, bensì di accrescere le proprie capacità tecniche per diventare un lavoratore specializzato.

La normativa sull’apprendistato professionalizzante stabilisce che alcuni aspetti del contratto, come per esempio la formazione, siamo disciplinati dalle Regioni.  La legge stabilisce un monte ore di formazione formale di almeno 120 ore all’anno, che potranno svolgersi sia all’interno dell’azienda (l’azienda in questo caso deve dimostrare il possesso delle strutture minime previste per l’erogazione di formazione)  sia all’esterno dell’azienda (presso enti di formazione accreditati dalle regioni) ed in coerenza con quanto previsto nel piano formativo individuale.

L’apprendistato potrà essere attivato solo con la presenza di un tutor, che dovrà obbligatoriamente seguire un corso di formazione di 12 ore.

OBBLIGHI FORMATIVI

L’inadempimento degli obblighi formativi, che costituiscono la ragion d’essere dell’apprendistato, è sottoposto a sanzione. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a pagare all’apprendista la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal giovane al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100%.

La violazione dell’obbligo formativo preclude al datore di lavoro la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.

La qualifica professionale conseguita attraverso l’apprendistato costituisce per il lavoratore  un credito formativo.


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