Uno dei nodi più importanti toccati dalla riforma del lavoro riguarda il contratto di apprendistato: la nuova normativa ha cambiato sensibilmente questo tipo di contrattualizzazione, introducendo delle significative novità.
In base alla precedente normativa, il vecchio contratto di apprendistato si rivolgeva ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, orientato prettamente alla formazione del lavoratore e con retribuzione obbligatoria.
La durata dell’apprendistato poteva avere una durata massima di tre anni.
Con la nuova riforma del lavoro, il contratto di apprendistato diventa invece il principale viatico per introdurre i giovani nel mondo del lavoro: il contratto ha una durata che va da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni; è rivolto ai giovani di età inferiore ai 29 ani; il datore di lavoro potrà prendere nuovi apprendisti solo se nella sua azienda è presente un numero minimo di ex apprendisti il cui rapporto di lavoro sia stato riconfermato; l’apprendista dovrà essere seguito da un tutor che ne curi la formazione.
Infine, la riforma del lavoro limita anche l’istituto dello stage: con la nuova legge, gli stage posso essere non retribuiti solo se il lavoratore lo effettua durante il periodo di studi universitari; se invece lo stage viene effettuato dopo la conclusione degli studi universitari, deve essere regolarmente retribuito in quanto si tratta di un lavoro a tutti gli effetti.
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