La legge 104 del 1992, ossia la Legge quadro sull’handicap, all’articolo 33 prevede la possibilità di richiedere dei permessi lavorativi retribuiti di tre giorni al mese o, solo in alcuni casi, di due ore giornaliere per coloro che devono assistere un parente con handicap.
Tuttavia questi permessi possono essere negati dal datore di lavoro nel caso in cui siano assenti le condizioni e i requisiti imposti dalla legge stessa, oltre che i documenti necessari non siano adeguati e corretti.
Nello specifico, anche secondo quanto introdotto dalla legge 183 del 2010, il Collegato di Lavoro, hanno diritto a queste congedi lavorativi parenti e affini entro il secondo gradi di parentela oltre che il coniuge.
È possibile estendere fino al terzo grado sono in condizioni particolari ossia quando il coniuge o i genitori della persona con handicap abbiano un’età superiore ai 65 anni o soffrano anche loro di una qualche patologia invalidante o siano deceduti oppure mancanti.
Inoltre, un solo dipendente può fare richiesta in riferimento ad una stessa persona malata. La legge 104 esclude, in questo modo, qualsiasi alternatività, a meno che non siano i genitori di un figlio disabile.
Altro requisito indispensabile per ottenere questi permessi lavorativi è l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con handicap, a meno che questa non sia un minore che necessiti della presenza di un familiare o che la persona sia in stato vegetativo oppure per un interruzione del ricovero stesso.
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