L’articolo 40, comma 3, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d.Decreto Monti), al fine di semplificare gli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, modifica il comma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ( c.d Manovra d’estate del 2008 ) , convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Dalla data di entrato in vigore del decreto è possibile compilare il LUL (libro unico del lavoro ) entro la fine del mese successivo e non più entro il 16 del mese. Questa novità positiva per datori e consulenti rappresenta una uniformità logica con le denunce dei flussi uniemens verso INPS.
Altra novità di rilievo , a parere di chi scrive , è inserita all’articolo 44 del citato Decreto Legge n. 201 in tama di appalti pubblici . Infatti al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro, nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere visto alla luce di determinate disposizioni inserite nell’articolo 44.
Per norma di legge , e non per note di prassi , come avvenuto per il passato, l’articolo 40, comma 3, del DL 201 per agevolare l’impiego del lavoratore straniero extracomunitario, nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, modifica l’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, con l’inserimento del comma 9-bis.
Tale nuovo comma consente allo straniero in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, di legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa.
Tale posizione, si ricorderà , era tollerata secondo note espresse dal Ministero dell’Interno e del Lavoro , ma ora si fornisce definitivamente chiarezza per via normativa con l’integrazione al dlgs 286.
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Articolo Scritto da Michele Regina Consulente del lavoro in Roma.
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