La normativa sull’apprendistato cambia radicalmente: il decreto legislativo in materia di apprendistato approvato dal Governo nella seduta del 5 maggio 2011, introduce importanti novità in materia di lavoro e assunzione.
Più nel dettaglio, la nuova legge sull’apprendistato prevede tre tipi di contratto: l’apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età; l’apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29; l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano a un più alto livello di formazione.
La stipula del contratto di apprendistato deve sottostare ad alcuni principi, tra cui il divieto di retribuzione a cottimo, la forma scritta del contratto, la presenza di un tutor o referente aziendale e la possibilità, anche con il concorso delle Regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti.
Inoltre la legge specifica chiaramente che il contratto di apprendistato è comunque subordinato a forme di contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale; e il numero complessivo di apprendisti non può superare il numero dei lavoratori specializzati e qualificati o, in mancanza, il numero di tre unità.
Un ennesimo valore aggiunto della legge sarà l’accorpamento di tutta la normativa in un unico testo: in tal modo la nuova legge sull’apprendistato abrogherà tutte le disposizioni nazionali o regionali incompatibili.
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