Dal 1° luglio 2020 viene abrogato il credito per lavoro dipendente e assimilato, così detto bonus Renzi e sostituito da un nuovo meccanismo di riduzione dell’Irpef, che in alcuni casi assume la forma di trattamento integrativo del reddito ed in altri quella di ulteriore detrazione d’imposta.
Il nuovo meccanismo è stato introdotto dal DL n. 3 del 5 febbraio 2020, che prevede due diverse tipologie di riduzione del cuneo fiscale, distintamente applicabili in ragione dell’importo del reddito complessivo annuo:
“Trattamento integrativo del reddito” per redditi fino a 28.000 euro, con imposta maggiore di zero, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendete e assimilato. Tale misura, che ha la specifica funzione di integrare i netti delle buste paga, è pari a 100€ mensili.
“Ulteriore detrazione fiscale” per redditi oltre 28.000 e fino a 40.000 euro, applicabile per il solo secondo semestre del 2020. In particolare per i redditi oltre 28.000 e fino a 35.000 euro, l’ulteriore detrazione si compone di un importo fisso annuo più una parte variabile, che decresce all’aumentare del reddito. Per la fascia oltre 35.000 e fino a 40.000 euro, l’ulteriore detrazione è costituita invece esclusivamente da un importo variabile, che decresce all’aumentare del reddito, azzerandosi al raggiungimento di 40.000 euro.
I destinatari
Destinatari di entrambi i benefici fiscali sono gli stessi soggetti cui è applicabile la detrazione di lavoro disciplinata dall’art. 13, comma 1 del Tuir, e cioè i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, con esclusione di quelli indicati al comma 2 lett. a) (redditi di pensione) e ad alcune tipologie di redditi assimilati, quali quelle previste dalle lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) dell’art. 50 comma 1 del Tuir (tra i quali ad esempio stageur e borsisti, cococo/amministratori e sindaci/componenti collegi e commissioni etc.).
Tali soggetti coincidono pertanto con quelli che fino al 30 giugno 2020 beneficeranno ancora del precedente credito bonus irpef di cui all’art 13 comma 1-bis del Tuir (960,00 euro annui, riproporzionati per i redditi da 24.600 a 26.600 euro).
Le regole comuni
Entrambe i meccanismi di riduzione del cuneo fiscale seguono la regola di carattere generale del riproporzionamento al periodo di lavoro nell’anno. Innovativo è invece il meccanismo dell’eventuale recupero del beneficio riconosciuto, che in sede di conguaglio risultasse non spettante. Il DL n. 3/2020 prevede, infatti, che se l’importo del recupero è superiore all’importo di 60 euro, il sostituto deve rateizzarlo in quattro mensilità a partire da quella di effettuazione del conguaglio.
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