“Articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”: se cercavate una definizione italiana del concetto di smart working, l’avete trovata. È nel testo del DDL Lavoro autonomo e lavoro agile del Consiglio dei ministri. Infatti, in Italia, “smart working” si legge “lavoro agile”.
Quali sono le novità introdotte dal disegno di legge e come si configura lo smart working all’italiana? Lo scopriamo analizzando 7 caratteristiche del lavoro flessibile delineate nel testo legislativo che introduce qualche interessante novità nel nostro diritto del lavoro:
Non è un nuovo contratto: è una modalità di prestazione – La disciplina del lavoro agile si applica sui contratti di lavoro subordinato e fa riferimento al tempo e al luogo della prestazione di lavoro (che rimane invariata). Non è una nuova tipologia contrattuale.
Non si lavora solo da casa – Secondo la proposta normativa firmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, la flessibilità accordabile al lavoratore agile consiste nella prestazione di lavoro che può essere erogata in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno.
Quanto si lavora – Non varia nulla per ciò che riguarda la quantità di ore giornaliere, settimanali e mensili rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva per la stessa tipologia contrattuale.
Trattamento economico – Anche in questo caso non ci saranno differenze rispetto a quanto previsto per i lavoratori che prestano il proprio lavoro nei locali aziendali.
Dotazione tecnologica – Il datore di lavoro deve mettere a disposizione la tecnologia per lo svolgimento di quella parte di prestazione svolta fuori dai locali aziendali, il lavoratore deve averne cura e proteggere i dati aziendali garantendone la riservatezza.
La sicurezza sul lavoro – Rispetto al telelavoro, nell’ambito della sicurezza è possibile riscontrare una sostanziale differenza. Nel lavoro agile, il datore non deve adoperarsi per assicurare la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore quando è fuori dall’ufficio. Dovrà solo occuparsi di offrire una dettagliata informativa sui rischi e sulle buone prassi.
Come funziona il lavoro agile – Il lavoro agile è in tutto e per tutto un accordo tra datore e lavoratore. Il testo del disegno di legge prevede che l’accordo debba essere stipulato per iscritto e deve disciplinare nel dettaglio la modalità di prestazione del lavoro all’esterno dell’ufficio dell’azienda. L’accordo potrà essere a termine o a tempo determinato.
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