Il Diritto del Lavoro (D. Lgs. n. 276/2003) prevede la forma contrattuale del cosiddetto ‘lavoro a progetto’, ma quando può essere applicata?
La circolare ministeriale n° 1 del 2004 dà alcune indicazioni sull’interpretazione di due termini fondamentali per questa disciplina: il ‘Progetto’ e il ‘Programma’.
Nel caso del Progetto, s’intende un’attività ben identificabile che abbia un collegamento con una meta produttiva finale identificabile.
Per Programma, invece, ci si riferisce ad attività che possono non essere direttamente riconducibili al raggiungimento di un obiettivo specifico e che, per tale motivo, possono essere attività intermedie o segmenti di attività.
Questa interpretazione estensiva di questo istituto di Diritto del Lavoro, ha dato adito a un abuso del ricorso al Contratto a Progetto.
Ad ogni modo, per poter parlare di Contratto a Progetto, si dovrà riscontrare la compresenza di determinati elementi:
– La definizione del progetto o dei segmenti di esso che interesseranno il rapporto di collaborazione;
– L’autonomia del collaboratore in funzione dell’ottenimento del risultato stabilito;
– La durata complessiva;
– La modalità di coordianamento;
– L’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione (anche oraria).
Il Diritto del Lavoro non prevede la stipula di Contratti a Progetto nell’ambito della Pubblica amministrazione (circolare 15 luglio 2004).
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