Jobs Act: le modifiche del contratto di apprendistato.

24 Aprile 2014

jobs actLa riscritta lettera a) comma 1 dell’art. 1 dlgs n. 167/2011 ha eliminato l’obbligo della forma scritta del piano formativo individuale del contratto di apprendistato professionalizzante. Nonostante questa semplificazione, si ritiene che ai fini della prova della formazione effettuata nonché al fine di rendere l’apprendista consapevole della formazione che dovrà effettuare, nonché al fine di applicare l’eventuale norma del ccnl che richiede l’approvazione del piano medesimo, continui ad essere opportuno redigere per iscritto il piano.

E’ stato altresì eliminata la cd clausola di stabilizzazione prevista dal comma 3 bis dell’art. 2 del dlgs n. 167/2011 che obbliga il datore di lavoro a trasformare almeno il 50% dei contratti di apprendistato scaduti nell’ultimo triennio.

Contestualmente è stato abrogata la lettera i) del comma 1 del’art. 2, che prevedeva quale principio di base della disciplina dell’apprendistato “ possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo”.Tale espressa abrogazione lascia pertanto qualche dubbio in merito alla sopravvivenza di quelle norme dei ccnl che prevedono obblighi specifici di stabilizzazione. Prudenzialmente si ritiene che quelle norme siano comunque applicabili, almeno fino alla scadenza del ccnl, nella speranza che nel frattempo venga chiarito questo aspetto (eventualmente in sede di conversione del decreto).

Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, è stato modificato il comma 3 dell’art. 4 del dlgs n. 167/2011, nel senso che la formazione di base e trasversale può (e non più deve) esse-re integrata dall’offerta regionale pubblica. Il destinatario di questa semplificazione “dovrebbe” essere il datore di lavoro che dal 21 marzo scorso deve considerasi libero di erogare la formazione di base e trasversale (secondo le indicazioni di durata previste nell’Accordo Stato-Regioni del,,,) o direttamente o per il tramite dei corsi organizzati dalla Regione.

Se volete conoscere tutte le novità del Decreto Legge n. 34/2014 vi consigliamo di partecipare al convegno Jobs Act organizzato da GEMA a Roma e Milano.

Fonte: Studio Nevio Bianchi – Consulenza del Lavoro


Leggi anche
Richiedi Informazioni
Iscriviti alla newsletter