L’indennità per il congedo straordinario non contribuisce al calcolo del TFR: lo precisa l’Inps, con il messaggio n. 13013 diffuso il 17 giugno 2011. Questa specifica riguarda il lavoratore (padre o madre) che ha diritto a fruire del congedo straordinario per l’assistenza di un figlio disabile.
Il decreto legge in materia di congedo parentale, approvato lo scorso 9 giugno dal Consiglio dei Ministri, stabilisce che, durante il periodo di congedo, il lavoratore ha il diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.
Però questa indennità per il congedo straordinario non è utile ai fini del TFR. Il motivo è il seguente: l’articolo 2010 del Codice Civile prevede che solo in caso di sospensione per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, al lavoratore spetta l’equivalente della retribuzione a cui avrebbe avuto diritto nel normale svolgimento della sua attività lavorativa.
“Dall’insieme delle disposizioni richiamate si evince che, fatte salve eventuali diverse previsioni ad opera della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali, il lavoratore – durante il periodo di congedo straordinario – non abbia retribuzione utile ai fini del TFR”, conclude l’Inps.
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