INPS: congedi e permessi di maternità!

11 Novembre 2011

L’INPS con la Circolare 139 del 27 ottobre ha fatto di recente il punto sui congedi e permessi riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione dell’evento di maternità/paternità.

Più in particolare è stata precisata la possibilità per la lavoratrice in congedo di maternità di poter optare per la ripresa del lavoro in caso d’interruzione, sia essa spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione e per il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità.

Il recente decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di poter riprendere nel rispetto di particolari condizioni l’attività lavorativa, potendo rinunciare in tal modo in tutto o in parte al congedo di maternità post partum.

Quali sono gli eventi che consentono tale situazione ?

  1. L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione;
  2. Il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità.

Nella fattispecie dell’interruzione, spontanea o terapeutica, della gravidanza l’Istituto rileva che la facoltà di poter riprendere l’attività lavorativa sia effettuabile anche nel caso d’interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno.

Tale facoltà della donna dipendente è esercitabile a patto che il ginecologo del SSN o convenzionato con lo stesso e il medico competente per la prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro dichiarino che la ripresa dell’attività non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice interessata.

La norma prevede che il datore riceva un preavviso di 10 giorni. La dipendente che riprenda l’attività lavorativa, con rinuncia al congedo di maternità post partum, non può avere l’indennità di maternità a decorrere dalla data della ripresa dell’attività di lavoro .

I datori tenuti all’anticipazione dell’indennità di maternità porteranno a conguaglio le somme anticipate a tale titolo fino al giorno precedente alla data della ripresa dell’attività lavorativa.

La lavoratrice deve informare l’Istituto dell’evento che ha reso possibile l’esercizio dell’opzione in esame nonché la data in cui è avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa.

Più in particolare nel caso di interruzione di gravidanza la lavoratrice dovrà produrre il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e la documentazione medica che attesta la data in cui si è verificata l’interruzione di gravidanza.

Invece in caso di decesso del bambino, occorso al momento del parto oppure durante il periodo di congedo post partum, la lavoratrice che si avvale della facoltà di ripresa servizio produrrà all’INPS il certificato di morte del bambino ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La data di ripresa dell’attività viene confermata dalla lavoratrice mediante dichiarazione sostitutiva di fatto notorio. In particolare l’interessata è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità:

  • di aver presentato al datore di lavoro le specifiche attestazioni mediche previste dal comma 1 bis, nelle quali è dichiarato che le proprie condizioni di salute sono compatibili con la ripresa del lavoro;
  • la data di ripresa dell’attività lavorativa.

Tali istruzioni vigono anche per le lavoratrici iscritte alla gestione separata.

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