Il 24 Aprile 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del governo Renzi, che tra le tante misure, prevede all’art. 1 la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed alcune categorie di lavoratori assimilati attraverso il riconoscimento del cd bonus degli 80 euro mensili.
La misura consiste nel riconoscimento di un credito per l’anno 2014 in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente (art. 49 co.1 Tuir), e di alcune tipologie di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (co.co.co e cocopro, stageurs e borsisti, prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità ex lett.b co. 1 art. 50, sacerdoti, lavoratori socialmente utili).
La prima condizione è che questi soggetti abbiano un’imposta lorda calcolata su tali redditi (lavoro dipendente ed assimilato), superiore alla sola detrazione di lavoro dipendente ex art. 13 del Tuir, e che quindi tale imposta, così calcolata, sia positiva.
La seconda condizione, per fruire del credito, è che il reddito complessivo (cioè comprensivo degli eventuali altri redditi, anche di diversa natura) non superi i 26.000 euro. Come sempre avviene per le detrazioni, il sostituto riconoscerà il credito solo in base ai redditi dallo stesso corrisposti ovvero conguagliati, mentre l’eventuale conguaglio del credito, in base agli ulteriori altri redditi, avverrà in sede di dichiarazione dei redditi.
La misura del credito è così fissata:
La norma prevede che la misura del credito debba essere rapportata al periodo di lavoro svolto nell’anno 2014. Contestualmente è precisato che il riconoscimento di questo credito, avviene per il tramite del sostituto d’imposta, che deve ripartirlo tra i periodi di paga, a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, e quindi (presumibilmente) da maggio (sempre che il decreto sia pubblicato entro aprile).
Le due regole sopra indicate, generano qualche dubbio sul calcolo mensile, in considerazione del fatto che l’obiettivo è quello di riconoscere comunque 80 euro al mese (pertanto la divisione dell’importo annuo potrebbe essere effettuata in misura mensile, cioè in ottavi). Per sciogliere questi dubbi, è essenziale un pronto intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.
Il sostituto recupererà il credito anticipato al dipendente, portandolo in deduzione prima dalle ritenute fiscali del mese, e poi in caso di incapienza di queste ultime, dall’ammontare dei contributi previdenziali obbligatori dovuti sempre in quel mese. Anche a questi fini, è necessaria una circolare dell’ADE e/o Inps, che chiariscono i meccanismi di compensazione (diretta o indiretta).
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Fonte: Studio Nevio Bianchi – Consulenza del Lavoro
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