Il diritto alle ferie è un argomento che, spesso, è poco conosciuto. Prassi aziendali e accordi tra lavoratore e datore di lavoro possono mettere in ombra quelli che sono i dettami della disciplina ed è legittimo chiedersi cosa dice la normativa sulle ferie per i lavoratori dipendenti, in particolare in relazione al periodo di ferie annuali retribuite.
Oggi vogliamo parlare di questo argomento, mettendo in luce alcuni aspetti che (forse) non tutti sanno sul diritto alle ferie e sul ruolo del lavoratore e del datore di lavoro nella definizione dei giorni di vacanza.
Il diritto alle ferie del lavoratore dipendente è solennemente sancito dalla nostra Costituzione: art. 36, 3° comma. Il principio sul quale si basa è quello della tutela della salute fisica e psicologica del cittadino-lavoratore, nonché della cura degli interessi personali e del tempo di vita.
Se non bastasse, il diritto ha trovato attuazione nel Codice civile, nello specifico stiamo parlando dell’articolo 2109, nel quale ci si riferisce al periodo annuale di ferie retribuito non solo come diritto del cittadino-lavoratore, ma anche come insopprimibile e irrinunciabile.
Abbiamo visto che le ferie sono un diritto a cui nessun lavoratore può rinunciare. Ma quanto dura il periodo di ferie retribuite? Il Codice civile, per la definizione della durata delle ferie, rimanda a tre fonti:
Per quanto riguarda il periodo concesso, la normativa prevede l’obbligo delle ferie per 15 giorni consecutivi: almeno due settimane all’anno, quindi, che devono essere obbligatoriamente consecutive, se così richiesto dal dipendente. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), però, stabilisce un periodo di ferie annuali retribuite non inferiore alle quattro settimane.
Altra domanda fondamentale è chi decide le ferie. Sulla questione di quando godere le ferie, la legge stabilisce che sia compito del datore di lavoro la definizione del periodo di assenza retribuita del lavoratore per ferie annuali. Nella pianificazione delle ferie per i propri dipendenti, l’azienda dovrà tenere conto delle proprie esigenze e degli interessi dei lavoratori, comunicandolo preventivamente. La definizione del periodo temporale nel quale concedere le ferie è, dunque, una facoltà unilaterale dell’azienda.
Il monte ferie si accumula o meglio si matura in base alla durata del rapporto lavorativo, ovvero in relazione all’attività effettivamente prestata dal dipendente e ad alcuni tipi di assenze. Nel conteggio delle ferie sono incluse le assenze dovute a malattia, i permessi retribuiti, i congedi di maternità e i permessi elettorali. Sono esclusi dalla maturazione delle ferie, invece, i periodi di congedo parentale, permessi e aspettative non retribuiti e periodi di cassa integrazione a zero ore.
Per ragioni eccezionali non previste né prevedibili, l’azienda può decidere di revocare le ferie autorizzate al lavoratore, senza, per tale motivo, dover risarcire le eventuali spese di prenotazione delle vacanze sostenute dal dipendente qualora sussistano le condizioni di gravi ed eccezionali esigenze aziendali. Il periodo di ferie può essere legittimamente differito all’anno successivo.
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, nel periodo di preavviso per il recesso dal contratto di lavoro, non vengono calcolate le ferie. Il periodo di preavviso di licenziamento non può quindi essere computato nelle ferie.
P. Iva 01412811000 C.F.05550520588
Capitale soc. € 52.000 i.v. – R.E.A. n. 496554
Via Vincenzo Lamaro, 51 – Roma
Tel. 06.7265221
GEMA S.r.l Società Benefit
Ente di formazione accreditato per la formazione superiore e continua e l’orientamento con dd n. G16020 del 23/12/2019.
Ente accreditato per i servizi per il lavoro con dd n. G11169 del 21/09/2015
© Copyright GEMA Srl