Entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge 92/2012 e delle sue norme relative alla riforma degli ammortizzatori sociali, le parti sociali (organizzazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali) dovranno istituire presso l’Inps i fondi di solidarietà bilaterali.
Cosa sono questi fondi solidarietà bilaterali? Con tali fondi, la riforma Fornerno ha voluto creare un sistema di sostegno al reddito nel caso in cui l’azienda si veda costretta a ridurre o sospendere l’attività lavorativa come regolato dalla normativa per la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria e in tutti i settori che non sono coperti integrazione salariale (per le aziende con più di 15 dipendenti).
I fondi di solidarietà bilaterali avranno anche alcune funzioni alternative rispetto alla principale: fungeranno da sostegno integrativo al reddito rispetto all’ASPI , nonché come assegni straordinari per l’incentivazione all’esodo o come finanziamento di iniziative per la riqualificazione o riconversione professionale dei lavoratori.
Secondo quanto stabilito dalla Legge 92/2012, i datori di lavoro che non rientrano nella normativa in materia di integrazione salariale, con più di 15 dipendenti e che non abbiano stipulato entro il 31 marzo 2013 accordi per la creazione del fondo di solidarietà bilaterale dovranno istituire un fondo di solidarietà residuale, con il contributo di azienda e lavoratori, con le medesime funzioni dei fondi di solidarietà bilaterali.
Fonte immagine: www.flickr.com/photos/fruggl/
P. Iva 01412811000 C.F.05550520588
Capitale soc. € 52.000 i.v. – R.E.A. n. 496554
Via Vincenzo Lamaro, 51 – Roma
Tel. 06.7265221
GEMA S.r.l Società Benefit
Ente di formazione accreditato per la formazione superiore e continua e l’orientamento con dd n. G16020 del 23/12/2019.
Ente accreditato per i servizi per il lavoro con dd n. G11169 del 21/09/2015
© Copyright GEMA Srl