In Italia, l’efficacia soggettiva del contratto collettivo è un tema dibattuto da diverse generazioni, dal momento che la sua interpretazione discende dalla mancata applicazione dell’articolo 39 della Costituzione. Non essendo i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 39 dotati di efficacia diretta sull’ordinamento giuridico, i sindacati non hanno potuto registrarsi presso gli uffici nazionali, restando enti di diritto privato senza personalità giuridica.
Questa situazione ha portato a considerare i sindacati quali delle associazioni di fatto, soggette alla disciplina degli articoli 12 e 33 del Codice Civile. Non avendo diritti né doveri, i sindacati hanno potuto stipulare dei contratti collettivi con natura di mere convenzioni, accordi vincolanti soltanto per gli iscritti alle associazioni. I contratti collettivi non generano dunque un’efficacia soggettiva obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria a cui il contratto si riferisce – come vorrebbe il dettato della Costituzione – ma un’efficacia indotta dall’adesione volontaristica delle persone ai sindacati.
Un primo tentativo fatto dalla dottrina del Diritto del lavoro per risolvere il problema, risiede nella tesi secondo cui la cura degli interessi individuali dei lavoratori diventerebbe ipso facto una cura collettiva, data la dimensione sociale del ricorso ai sindacati. Una tesi che però prescinde dalla mancanza di capacità giuridica dei sindacati stessi.
Un’interpretazione più precisa è quella della cosiddetta ricezione. L’efficacia soggettiva si fonderebbe sul ricorso alle clausole del contratto collettivo nazionale del settore di riferimento, che le persone non iscritte ai sindacati farebbero in fase di contrattazione, riprendendole in tutto o in parte. Integrando il contratto con le clausole mutuate da quello collettivo, il datore di lavoro si obbliga ad adeguarle ad ogni successivo rinnovo.
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