La durata del periodo di prova: un vantaggio reciproco

16 Dicembre 2014
La durata del periodo di prova: un vantaggio reciproco

Durata del periodo di provaIl periodo di prova ha una durata massima di sei mesi e non è prorogabile. È una forma di patto in cui le parti stabiliscono di poter recedere dal contratto senza preavviso. Il periodo di prova può essere inserito come la parte iniziale della durata di un contratto a tempo determinato. Nel momento in cui il periodo di prova si conclude, senza che una delle due parti abbia dato disdetta, il contratto passa alla sua forma stabile e s’intende che il rapporto di lavoro è compiutamente instaurato.

La ragione dell’esistenza del periodo di prova, sta nel fatto che la legge vuole permettere ai contraenti di capire il vantaggio reciproco del rapporto di lavoro che hanno instaurato. Per questo motivo, essi sono obbligati a registrarlo in forma scritta, prima che l’attività lavorativa abbia inizio, e a specificare le mansioni che il lavoratore andrà a svolgere per tutta la sua durata, rischiando, nel caso ciò non avvenga, che il contratto si trasformi a tempo indeterminato.

Infatti, il datore di lavoro, per giudicare con pertinenza l’operato del lavoratore durante la durata del periodo di prova, deve esaminare lo svolgimento delle mansioni che sono state indicate nel contratto, pena la nullità del periodo di prova stesso. E nell’ipotesi in cui dovesse decidere di congedare il lavoratore, per il fatto di ritenerlo non idoneo all’esecuzione degli incarichi assegnatigli, il datore dovrà dimostrare l’esistenza del contratto scritto, presentandolo alle autorità competenti nel caso in cui il dipendente faccia vertenza.

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File immagine: flickr.com/photos/itupictures/


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