Nel contratto di lavoro, la scelta dell’opzione part-time non è un diritto del lavoratore, ma è una scelta che compete unicamente all’azienda: lo stabilisce la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9769/11, definendo, in tal modo, una nuova norma del Diritto del Lavoro.
Il caso è recente. Il lavoratore part-time di un’azienda aveva chiesto al suo datore di lavoro di rinnovargli il contratto, sempre a tempo parziale. Ma la richiesta veniva rifiutata dall’azienda stessa che, per ragioni organizzative e produttive, necessitava di una posizione full time. Allora il lavoratore in questione si era rivolto prima al Tribunale di Ascoli Piceno, ottenendo però un altro rigetto, e poi alla Corte d’Appello di Ancona, che aveva parzialmente accolto la sua richiesta.
Infine era arrivata la sentenza della Corte di Cassazione: “solo ed esclusivamente il datore di lavoro può […] stabilire se effettivamente ci sia bisogno di prestazioni a tempo parziale e se le richieste avanzate in tal senso dai dipendenti rispondano alle esigenze aziendali medesime”.
In sintesi, questa nuova interpretazione del Diritto del Lavoro stabilisce che spetta al datore, in via esclusiva e discrezionale, scegliere se l’azienda abbia, o meno, bisogno di prestazioni a tempo parziale. La concessione o la trasformazione di un contratto di lavoro part-time non è più discrezionale ma deve seguire i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi aziendali.
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