La normativa sul congedo parentale è stata profondamente cambiata dal decreto legge di riordino di congedi, aspettative e permessi, approvato lo scorso 9 giugno dal Consiglio dei Ministri.
Il decreto legge va a modificare l’articolo 33 del d.lgs. 151/2001. Più nello specifico, i genitori del bambino portatore di handicap possono sempre richiedere il prolungamento del congedo parentale ma per un periodo non superiore ai tre anni. Inoltre la richiesta va fatta entro l’ottavo anno di vita del bambino.
Lo schema di decreto legislativo va anche a modificare il congedo per l’assistenza di un soggetto portatore di handicap grave: il periodo di congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap; la persona portatrice di handicap non deve essere ricoverata a tempo pieno (a meno che i medici competenti non richiedano diversamente); durante il periodo di congedo parentale, il lavoratore ha il diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.
Il testo di legge, quindi, ridefinisce sensibilmente i presupposti oggettivi e precisa i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione del congedo parentale.
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