Si chiama Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS. Il ruolo che ricopre prevede, per norma, alcuni compiti e alcune responsabilità per il mantenimento degli standard minimi e le buone prassi per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro e per la limitazione degli elementi di rischio per la salute dei lavoratori.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere eletto o designato in tutte le aziende (o unità produttive). Nel caso delle realtà produttive che occupano più di 15 dipendenti, l’RLS deve essere eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali (ove presenti).
La norma prevede che il Rappresentante possa essere uno fino alle realtà produttive fino a 200 dipendenti per arrivare fino a sei rappresentanti oltre i 1000 dipendenti.
Entro il 31 marzo di ciascun anno, le nomine dei rappresentanti per la sicurezza dovranno essere comunicate all’Inail attraverso la procedura online. La comunicazione è necessaria solo in caso di prima nomina o elezione o nel caso di nuova designazione.
Tra i compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: la valutazione dei rischi, implementazione di procedure e soluzioni di prevenzione, riceve le informazioni e la documentazione aziendale relativa a macchine e impianti, studi di rischio…
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà poter disporre del tempo necessario per svolgere le mansioni assegnategli dalla norma, senza che la sua retribuzione venga ridotta per la mancata produttività. A esso si applicano le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.
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