Dopo aver visto le specificità del contratto d’apprendistato dopo la riforma del lavoro 2012, andiamo ad analizzare uno degli aspetti approfonditi anche dalla Circolare INPS n° 128 del 02/11/2012: la clausola legale di stabilizzazione.
Questa clausola ha validità per le aziende che impiegano almeno 10 lavoratori. In questo caso, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro per almeno il 50% degli apprendisti nei trentasei mesi precedenti ai nuovi arrivi. Tale percentuale è limitata al 30% nei primi trentasei mesi dall’entrata in vigore della Legge Fornero, vale a dire fino al 17 luglio 2015.
Nella percentuale della clausola legale di stabilizzazione, non devono essere computati i contratti di apprendistato per qualsiasi motivo riconosciuto (recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa).
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato in violazione dei limiti definiti dalla clausola legale di stabilizzazione saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a partire dalla firma del contratto. Sull’argomento si trovano specifiche anche nella Circolare n° 18/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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