La clausola legale di stabilizzazione nel nuovo apprendistato

29 Novembre 2012
La clausola legale di stabilizzazione nel nuovo apprendistato

apprendistatoDopo aver visto le specificità del contratto d’apprendistato dopo la riforma del lavoro 2012, andiamo ad analizzare uno degli aspetti approfonditi anche dalla Circolare INPS n° 128 del 02/11/2012: la clausola legale di stabilizzazione.

Questa clausola ha validità per le aziende che impiegano almeno 10 lavoratori. In questo caso, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro per almeno il 50% degli apprendisti nei trentasei mesi precedenti ai nuovi arrivi. Tale percentuale è limitata al 30% nei primi trentasei mesi dall’entrata in vigore della Legge Fornero, vale a dire fino al 17 luglio 2015.

Nella percentuale della clausola legale di stabilizzazione, non devono essere computati i contratti di apprendistato per qualsiasi motivo riconosciuto (recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa).

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato in violazione dei limiti definiti dalla clausola legale di stabilizzazione saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a partire dalla firma del contratto. Sull’argomento si trovano specifiche anche nella Circolare n° 18/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Fonte immagine: flickr.com/photos/24secunde/

 


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