Speciale ASpI. Destinatari della nuova indennità di disoccupazione.

11 Aprile 2013
Speciale ASpI. Destinatari della nuova indennità di disoccupazione.

Destinatari AspiSono destinatari tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.
E’ altresì destinatario della nuova prestazione il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Con riferimento ai lavoratori con
la qualifica di apprendisti, l’indennità di disoccupazione sostituisce la precedente tutela di cui all’art. 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, abrogato dall’art. 2, comma 55 della legge di riforma.

Con riferimento ai soci
lavoratori di cooperativa, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge di riforma, hanno diritto alla tutela in argomento anche i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 e di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sempre ché abbiano instaurato, con la propria adesione o successivamente all’istaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

Con riferimento al
personale artistico, la tutela viene estesa per il combinato disposto dell’art. 2, commi 2 e 69, lett. c), della legge di riforma; la disposizione da ultimo richiamata ha previsto infatti, l’abrogazione dell’art. 40 del Regio Decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 che aveva escluso questa categoria di lavoratori dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria e quindi dalla relativa tutela di sostegno al reddito. In questo senso deve, pertanto, essere ritenuto superato il contenuto interpretativo disposto dall’Istituto con la circolare 105 del 5 agosto 2011 e la circolare 22 del 13 febbraio 2012.

Non sono destinatari della nuova disciplina:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa come modificata dalla stessa legge di riforma. Infatti per questi lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge di riforma trovano esclusivamente applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.
  • i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.

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