In alcuni casi, il lavoratore potrà chiedere un’anticipazione del Tfr per far fronte a spese straordinarie. Gli importi anticipabili vengono calcolati su base percentuale rispetto al valore accantonato.
La normativa relativa all’anticipo sul Trattamento di Fine Rapporto ha ricevuto alcune modifiche con l’ultima riforma.
Nel glossario approntato dal sito governativo www.tfr.gov.it si legge:
“Anticipazione: Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare alcune esigenze dell’iscritto (acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie e altre esigenze)”.
Sia nel caso in cui il lavoratore abbia lasciato il Tfr presso il datore di lavoro, che nel caso in cui abbia affidato la liquidazione ai fondi di previdenza complementare, l’anticipazione potrà essere richiesta nei seguenti casi:
– per spese sanitarie imputabili a sé o ai familiari ristretti (figli e coniuge), per casi certificati dalle strutture pubbliche. In tale caso, i fondi potranno essere anticipati in qualsiasi momento per un ammontare che arriva fino al 75% della liquidazione maturata;
– per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa: in questo caso, i fondi potranno essere ritirati fino a un ammontare che arriva al 75% del maturato. Solo, però, dopo 8 anni di iscrizione al fondo;
– per ulteriori esigenze: in questo caso, l’anticipazione può arrivare fino al 30% del Tfr maturato e può essere richiesto dopo 8 anni di iscrizione.
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